NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE PER I TRASPORTI ECCEZIONALI. ITER SEMPLIFICATO PER TUTTI MA NON PER I MEZZI AGRICOLI

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Le linee guida regionali, di recente approvazione, per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali ai sensi della L.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42, non tiene conto in alcun conto delle istanze del mondo agricolo volte a semplificare l’iter burocratico per la movimentazione dei mezzi eccezionali agricoli.
Il problema che il governo regionale lombardo non intende risolvere riguarda, in particolare, il frequentissimo caso di richiesta di permesso che comporta l’autorizzazione espressa non solo dell’ente provinciale o dell’Anas, ma anche dei comuni interessati all’attraversamento di strade di rispettiva competenza.
Tale problema risulta efficacemente affrontato e risolto, secondo le linee guida, per tutte le categorie di mezzi, ad eccezione però delle macchine agricole eccezionali, per le quali non vale la regola generale del silenzio – assenso, da applicarsi in caso di inerzia del comune; regola che consente alla provincia o all’Anas di rilasciare l’autorizzazione richiesta in tempi certi e celeri. In tale caso, infatti, Il tempo che intercorre tra tale richiesta e il rilascio di nulla osta costituisce interruzione del termine previsto per l’Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione.
Resta da capire il perché di tale illogica distinzione, il cui unico scopo appare essere agli occhi dei nostri agricoltori quello di creare complicazioni sul piano operativo senza alcun tangibile vantaggio per quanto riguarda la sicurezza stradale.

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