Cambiano le regole della vendita diretta di prodotti agricoli

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Nella Legge di bilancio per il 2019, approvata a fine anno, è stata introdotta una modifica alla disciplina amministrativa della vendita diretta. La manovra finanziaria infatti all’art.4 del Dlgs 228/2001 introduce un nuovo comma che consente agli imprenditori agricoli di vendere al dettaglio, sempre in misura non prevalente, prodotti agricoli e alimentari di terzi appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria Azienda, a condizione però che vengano acquistati da imprenditori agricoli. Fermo restando il requisito della prevalenza, il limite previsto espressamente dalla normativa rimane quello che i ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti di terzi non superino nell’anno solare precedente l’importo di 160.000 euro per le Imprese individuali e di 4.000.000 euro per le Società. Tale disposizione ha creato nel tempo non pochi dubbi interpretativi, soprattutto in merito alla gamma merceologica dei prodotti agricoli di terzi che l’imprenditore agricolo poteva vendere nell’ambito della disciplina della vendita diretta. Per anni si è adottata una linea interpretativa restrittiva, considerando applicabile la disciplina della vendita diretta esclusivamente a quei prodotti agricoli di terzi appartenenti allo stesso comparto merceologico dei propri. Ad esempio, secondo questa tesi, non era ammissibile vendere nel proprio punto aziendale pomodori o passate di pomodoro acquistati da terzi, da parte di un imprenditore dedito alla produzione di formaggio con latte ottenuto dai propri allevamenti. Le novità proposte con il comma aggiunto all’art.4, superano questi dubbi interpretativi: ad esempio, al produttore di frutta sarà infatti consentito vendere anche carne bovina, a condizione però che venga acquistata da imprenditori agricoli. Questo nuovo comma, ha finalità amministrative e non modifica invece il perimetro fiscale, per cui la mera vendita di prodotti agricoli che non appartengono allo stesso comparto agronomico di quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola principale, genera sempre reddito d’impresa.

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