Cassazione: la prelazione agraria spetta anche se l’attività agricola non è la principale

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Con sentenza n. 13792 del 31.05.2018, la Corte Cassazione ha avuto modo di affermare come “Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell’allevamento e del governo del bestiame, né richiede una valutazione di prevalenza dell’attività agricola rispetto alle altre oppure la verifica di quale sia principale fonte di reddito dell’interessato, risultando sufficiente che l’attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo.”.
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un imprenditore che aveva esercitato il diritto di riscatto (successivo alla cessione già formalizzata), sul fondo compravenduto e confinante con il proprio. La controparte contestava tale diritto, in quanto l’imprenditore svolgeva prevalentemente l’attività di allevatore e non quella di coltivazione del terreno.
I giudici hanno precisato che la norma dispone che, per esercitare il diritto di prelazione, il coltivatore diretto deve coltivare il fondo, ma non vi sono ostacoli al fatto che svolga anche altre attività. Il requisito della prevalenza dell’attività agricola, rispetto alle altre attività svolte, non viene mai preso in considerazione né in termini reddituali, né di tempo. Ai sensi dell’art. 31 legge n. 590 del 26 maggio 1965, art. 31, Il coltivatore può svolgere anche altre attività lavorative, purché la coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la forza lavorativa del nucleo familiare garantisca un apporto di lavoro non inferiore ad un terzo di quello occorrente alla normale necessità di coltivazione del fondo.

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