Vendita di alcolici negli agriturismi: torna l’obbligo di denuncia fiscale

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Con il decreto crescita è stato ripristinato dallo scorso 30 giugno l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per gli agriturismi.

In particolare tornano ad essere obbligati a tale adempimento:

  • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quali alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
  • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
  • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
  • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
  • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici;
  • mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati.

Per il settore agricolo,le principali casistiche sono quelle in cui avviene la vendita diretta di bevande alcolichecome ad esempio in occasione di sagre, fiere, mostre e iniziative temporanee ovvero per mezzo di apparecchi automatici, nonché gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche per il consumo sul posto e quindi anche gli agriturismi.

Per bevande alcoliche, ai fini dell’adempimento in parola, il decreto legislativo n. 504 del 1995 (cosiddetto Testo Unico in materia di accise) intende: birra, vino, bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, prodotti alcolici intermedi e alcole etilico.

Secondo una nota diffusa dalla Direzione Accise dell’Agenzia delle Dogane lo scorso 18 luglio (Nota 83760/RU la documentazione da presentare alla stessa agenzia è la seguente: istanza in bollo da €. 16,00; marca da bollo da €. 16,00 da applicare sulla licenza; dichiarazione sostitutiva di certificazione; copia del documento d’identità del titolare o del legale rappresentante, in corso di validità ; copia dell’autorizzazione comunale, ovvero l’identificativo nazionale SUAP*/l’Ufficio SUAP*/ed il Codice Pratica SUAP*, da indicare nell’istanza, ove è prevista.

La denuncia ha validità permanente pertanto le aziende che avevano effettuato la stessa prima della soppressione dell’obbligo (28.08.2017), ora reintrodotto, non devono presentare una nuova denuncia, salvo che siano intervenute modifiche nei dati a suo tempo presentati.

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