Sì alla vendita diretta di prodotti agricoli anche se acquistati da terzi. I chiarimenti dell’Inps

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Con la Legge di bilancio 2019 è stata apportata un’aggiunta sostanziale alla normativa sulla vendita diretta di prodotti agricoli. La legge dispone che gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio anche i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, a condizione che siano stati direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

Il ricavo ottenuto dalla vendita dei propri prodotti deve essere prevalente rispetto a quanto ottenuto dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Con circolare n. 76 del 21 maggio 2019 l’Inps è intervenuta per fornire alcune precisazioni al fine di inquadrare correttamente l’attività di vendita diretta ai fini contributivi.

L’Inps chiarisce che per quanto attiene la necessità che i prodotti debbano essere “direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli”, si deve intendere l’assenza di una qualsivoglia intermediazione commerciale tra produttore e venditore: il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve vedere quali protagonisti i soli imprenditori agricoli. Per la valutazione della prevalenza, l’Inps ritiene che debba essere operata in relazione al solo fatturato, non alla quantità di prodotti acquistati da terzi. Rispettati questi requisiti la vendita diretta si considera un’attività agricola a tutti gli effetti, soggetta quindi contribuzione agricola unificata.

L’Istituto ha inoltre fornito alcune indicazioni su come compilare la denuncia aziendale in caso di impresa agricola che svolge anche attività di vendita diretta. Essendo imprescindibile dallo svolgimento di un’attività “tradizionale” di coltivazione e allevamento, le giornate relative alla vendita diretta devono essere inserite nel campo “Note” del modello DA (Denuncia Aziendale).

Le giornate comunicate all’Inps come dedicate alla vendita diretta, non dovranno in alcun modo superare le giornate dedicate alla coltivazione e allevamento svolte sul fondo rustico.

La circolare Inps n. 76 del 21 maggio 2019 è integralmente consultabile al link:

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2022-05-2019.htm

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