Da Cia Lombardia una proposta di inquadramento normativo del settore Garden Center

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In base all’art. 4 del D.Lgs. 228 denominato modernizzazione del settore agricolo “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”.
Con questa norma viene riconosciuta agli imprenditori agricoli la possibilità di vendere direttamente al dettaglio sia prodotti provenienti dalle proprie imprese sia prodotti acquistati all’esterno delle stesse.
Le possibilità di vendita che si possono configurare sono diverse e relative alle seguenti categorie di prodotto:
1. prodotti agricoli propri, provenienti dalla coltivazione del fondo e dall’allevamento di animali;
2. prodotti normalmente non agricoli, ma in ogni caso derivanti dalla lavorazione, trasformazione, preparazione, manipolazione confezionamento o da altri processi produttivi connessi, di prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo (come nel caso della carne macellata);
3. prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli, ma appartenenti al medesimo settore merceologico;
4. prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli, ma non appartenenti al medesimo settore merceologico;
5. prodotti agricoli acquistati da altri soggetti non produttori agricoli (ad esempio commercianti).
Del tutto peculiare è invece il settore florovivaistico e quello a questo direttamente collegato dei cosiddetti garden center, di quegli esercizi che, ciò, effettuano vendita diretta al pubblico di piante, fiori, attrezzature e servizi correlati alla vita all’aperto e al giardinaggio.
La vigente normativa, osserva Cia Lombardia in una lettera inviata nei giorni scorsi all’assessore all’agricoltura lombardo Fabio Rolfi, consente già oggi al produttore agricolo (e pertanto anche a quello florovivaistico) di effettuare vendita diretta sul fondo di piante e fiori di terzi, siano questi oggetto di manipolazione o meno (in quest’ultimo caso, ovviamente, non risulta consentito beneficiare delle agevolazioni previste per le cosiddette “attività connesse”). Le esigenze della categoria che fa riferimento ai cosiddetti garden center sono tuttavia del tutto peculiari, precisa Cia Lombardia, avendo questi necessità di vendere, seppure in misura non prevalente rispetto alla produzione agricola effettuata, una quantità di prodotti green e non green considerevole; e di potere effettuare ciò in aree urbanisticamente dedicate all’attività agricola.
La proposta di Cia Lombardia, in mancanza di una specifica regolamentazione in materia, è quella di riconoscere agli agricoltori che operando entro i limiti dell’art. 4 del D.Lgs. 228, la facoltà di effettuare la vendita diretta oltre che dei propri prodotti anche di quelli indicati al precedente punto 5) lettere a) e b) anche sulle aree agricole dove l’attività di produzione è insediata e in strutture dedicate non solo alla produzione, ma anche alla commercializzazione, sia questa di piante coltivate ma anche di prodotti accessori sopra indicati.